(massima n. 1)
Nella responsabilità concorsuale di cui all'art. 116 c.p. il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto e anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso — sempre che esso non venga a configurarsi come evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, che spezzino il rapporto di causalità tra la condotta e la volizione del concorrente — sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente appunto nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri, che può non essere suscettibile di controllo.