(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (La Cassazione ha evidenziato che la prevedibilità deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti e, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto che il giudice di merito aveva adeguatamente valutato tali circostanze laddove aveva considerato fatto prevedibile dai compartecipi di una rapina che un gioielliere, minacciato nei suoi beni e nella incolumità personale, potesse opporsi alla violenza e venire conseguentemente ucciso da un altro dei concorrenti nella rapina).