(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.), č necessaria, da un lato l'adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e pił grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilitą, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e pił grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non č sufficiente il mero nesso di causalitą materiale, ma č necessario che il reato diverso e pił grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.