(massima n. 1)
Sussiste la responsabilitą per concorso anomalo in ordine al reato pił grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) qualora vi siano la coscienza e volontą di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 c.p. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilitą per il concorso di cui all'art. 116 c.p. in relazione a soggetti accordatisi per fare una spedizione punitiva ai danni di un gruppo di giovani, evidenziando che gli agenti erano partiti da casa armati di bastoni, che la rissa era continuata pur dopo l'esplosione di colpi di pistola da parte di uno di essi che aveva ucciso uno dei contendenti e che, pertanto, trattandosi di rissa, caratterizzata da elevata violenza, l'evento pił grave era assolutamente prevedibile in astratto, in quanto logico sviluppo del reato di rissa concordato ed era, altresģ, prevedibile in concreto, avuto riguardo alle modalitą di svolgimento del fatto).