(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, c.p., č necessaria la diversitā tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalitā del fatto, con valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitā, che identifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalitā del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.