(massima n. 1)
La circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto non è applicabile quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale. Ciò in quanto la riserva «salvo che la legge disponga altrimenti» contenuta nell'art. 112 c.p. non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude pure l'applicabilità dell'attenuante di cui sopra anche in presenza di siffatte norme speciali. (Fattispecie in tema di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628, terzo comma n. 1 c.p., poiché commessa da più persone riunite).