(massima n. 1)
Non č applicabile la diminuente della minima partecipazione al fatto-reato quando i concorrenti siano cinque o pił. La dizione letterale del secondo comma dell'art. 114 c.p. palesa chiaramente l'intenzione del legislatore, di punire pił severamente coloro che in numero considerevole, anche non contestualmente prendano parte alla preparazione e/o all'esecuzione di un reato, proprio in relazione all'esigenza che alla perpetrazione di esso, in ciascuna delle sue fasi, sia obiettivamente necessario o ritenuto opportuno il contributo di un numero rilevante di persone.