(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. č configurabile solo quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella degli altri concorrenti, ma addirittura minima, sė da aver esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale e quasi irrilevante nella produzione dell'evento. Ne consegue che detta attenuante non č applicabile nel delitto di bancarotta quando si accerta che esso č commesso da soggetti che abbiano svolto nell'impresa, dichiarata fallita, un ruolo decisivo.