(massima n. 1)
La diminuzione della pena prevista dalla prima parte dell'art. 114 c. p. è incompatibile con quella di cui all'ultima parte dell'art. 116 stesso codice, giacché il concorrente che ha voluto un reato diverso e meno grave non può addurre l'attenuante della minima partecipazione ad un fatto che non ha voluto.