(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, allorchč l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravitā del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento. (Nel caso di specie, relativo al concorso in furto aggravato di un'autovettura, č stata ritenuta corretta la motivazione con cui la Corte d'appello, anche attraverso il diniego delle attenuanti generiche, ha implicitamente negato la configurabilitā dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ).