(massima n. 1)
L'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. può essere concessa nei delitti colposi solo nel caso di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. e non anche nel caso, del tutto diverso, del concorso causale di condotte colpose, in cui manca la necessaria e reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui. (Fattispecie, in cui è stata esclusa l'attenuante, relativa a condanna per omicidio colposo del rappresentante della casa costruttrice e del venditore di un kit umidificatore il cui cattivo funzionamento nel corso di una seduta di ossigenoterapia aveva procurato la morte del paziente, intervenuta anche a causa del maldestro impiego dello strumento da parte di un'infermiera, anch'ella condannata).