(massima n. 1)
Per integrare la circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art. 114 c.p.) non basta una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso: ciò non può dirsi allorché il contributo prestato abbia facilitato il compimento dell'attività criminosa (nella specie, garantendo la fuoriuscita da uno Stato estero e l'introduzione in altri Paesi della droga illecitamente acquistata). Ne consegue, in materia di traffico di stupefacenti, che l'individuazione e il reclutamento dei corrieri da parte di un imputato e lo svolgimento di tale ruolo da parte di altro imputato non può ritenersi contributo di minima partecipazione.