(massima n. 1)
L'attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e quella ex art. 114 c.p. operano su piani diversi, onde la loro autonomia e presenza dell'una con esclusione dell'altra, agendo la circostanza di cui all'art. 114 detto sul piano della minima partecipazione al fatto sotto il profilo dell'importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato e, al contrario, quella contemplata dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. 1990 n. 309, sul piano del fatto unitariamente inteso nelle sue componenti oggettive (mezzi, modalitą o circostanze dell'azione, qualitą e quantitą delle sostanze).