(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell'opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuente di cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice.