(massima n. 1)
L'art. 114 c.p. costituisce un'eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di persona nel reato, fondata sul principio monistico del reato concorsuale. Ne consegue che essa č configurabile soltanto quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, sė da da avere esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale e pressochč irrilevante nella produzione dell'evento.