(massima n. 1)
In tema di spaccio di sostanze stupefacenti perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone occorre che la pluralità di soggetti sia riferibile a una delle condotte necessarie per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto) e non alla somma delle tre, poiché l'ordinamento connette uno specifico disvalore proprio al coinvolgimento di più persone nel medesimo ruolo. D'altro canto, trattandosi di reato a concorso necessario costituito dallo scambio tra almeno due persone che si realizza sovente attraverso l'intermediazione di terzi, l'aggravante sarebbe altrimenti pressoché implicita nella stessa ipotesi semplice.