(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse desunto l'esistenza della collusione tra pubblico ufficiale e privati favoriti dal contesto e dai rapporti di parentela intercorrenti tra gli stessi, dall'evidenza del vantaggio procurato e dall'abnormità degli atti e comportamenti illegalmente posti in essere dal primo).