(massima n. 1)
Si realizza il concorso eventuale di persona nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ogniqualvolta la condotta dell'agente non sia intrinsecamente connaturata con la struttura e le finalitą del sodalizio criminoso, ma ne costituisca solo un supporto esterno non direttamente incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione stessa, contribuendo alla sua costituzione o alla partecipazione degli aderenti od alla sua efficacia. Si configura l'agevolazione, invece, quando taluno, con specifica e singola condotta, aiuti l'associazione ad attuare il suo programma criminoso.