(massima n. 1)
In tema di concorso esterno materiale nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la differenza tra l'ipotesi della partecipazione e l'ipotesi del concorso esterno va ravvisata nel fatto che chi pone in essere un comportamento nell'interesse dell'associazione deve intervenire in un momento in cui il sodalizio si trovi in una condizione di difficoltà, tendendo proprio a far sì che l'associazione venga, attraverso il suo contributo, “salvata”, purché il concorrente esterno sappia di questa situazione. Di conseguenza, il concorso vale a qualificare il reato posto in essere per salvare l'associazione non come reato-fine ma come reato-mezzo, realizzato per gli scopi del sodalizio, in mancanza della volontà di farli propri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che ha ravvisato la sussistenza del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. nella consumazione di un omicidio “esemplare” di persona che, appartenente ad altro clan, in un momento di crisi del sodalizio, aveva contestato la posizione egemonica del sodalizio stesso).