(massima n. 1)
Il concorso di persone nel medesimo reato, secondo il combinato disposto degli artt. 110, 114 e 115 c.p., si configura ogni qualvolta l'imputato con un comportamento materiale, commissivo od omissivo e/o anche soltanto psichico contribuisce alla realizzazione dell'evento tipico della fattispecie incriminatrice. Il contributo, pertanto, alla realizzazione collettiva del fatto criminoso — sia a livello ideativo o esecutivo, morale o materiale — deve estrinsecarsi in un comportamento esteriore che, nella partecipazione psichica, deve consistere nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso.