(massima n. 1)
In tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito in relazione alla prova della responsabilità, a titolo di concorso nel reato di omicidio volontario, di uno dei partecipanti all'agguato organizzato nei confronti di un rappresentante di oggetti preziosi, nel corso del quale venivano esplosi ripetuti colpi di arma da fuoco contro l'auto condotta dalla vittima, che l'attingevano mortalmente).