(massima n. 1)
La distanza tra una costruzione ed una strada pubblica quale č quella di quaranta metri dal ciglio stradale, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 e altra eventualmente minore, prevista da un piano regolatore č stabilita nell'interesse dell'ente pubblico proprietario della strada medesima e non giā del proprietario della costruzione, che č titolare di un mero interesse legittimo, non tutelabile, per il divieto di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con azione di nunciazione nei confronti del detto ente, neanche quando la determinazione delle distanze emerga dal progetto esecutivo di costruzione della strada e non venga rispettata in occasione della sua effettiva realizzazione.