(massima n. 1)
L'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata può essere applicato solo qualora si ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, in considerazione della natura e del tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p.