(massima n. 1)
Nel caso di denuncia di nuova opera proposta da un mero detentore a tutela del possesso di un immobile, la carenza di legittimazione ex art. 1171 c.c. di tale soggetto, mentre deve portare alla negazione della richiesta misura cautelare e, quindi, alla illegittimitā di essa se concessa, non impedisce il passaggio alla fase di merito, per la cui legittimazione sono valevoli le regole proprie alla natura dell'azione proposta, con la conseguenza che č legittimo l'ordine di demolizione della nuova opera emessa in accoglimento della domanda di reintegrazione nella detenzione dell'immobile, nella fase di merito, ove la tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma c.c. si estende anche al mero detentore.