(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 251 del 2005, (che ha modificato l'istituto della recidiva disponendo l'aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo) ha eliminato la possibilitā di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ed č di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato in parte, senza rinvio, rideterminando la pena, la sentenza che aveva aumentato la pena comminata ad un imputato, giā condannato per reati contro il patrimonio, in riferimento al reato di possesso di strumenti atti ad aprire e a forzare serrature).