(massima n. 1)
Quando la recidiva non esplichi alcuna efficacia sulla determinazione della pena, non difetta di motivazione la sentenza che non precisa i motivi della mancata esclusione, giacchč l'art. 99 c.p., nel testo sostituito dall'art. 9, d.l. 11 aprile 1974, n. 99 conv. in L. 7 giugno 1974, n. 220, dā facoltā al giudice non di escludere la circostanza, che č inerente alla persona del colpevole, ma di non apportare gli aumenti di pena che da essa dovrebbero conseguire.