(massima n. 1)
In tema di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne, non esistendo schemi astratti valevoli a tal fine, occorre valutare il comportamento del soggetto in concreto, onde verificare se egli presenta, in rapporto al fatto delittuoso, un grado di maturità tale da rendersi conto del suo disvalore sociale, e ciò è desumibile dal ruolo specifico che ha svolto nell'attività criminosa, dalla sua effettiva capacità organizzativa, dal contegno che ha assunto nel corso dell'impresa delittuosa e nel processo. (La Cassazione ha precisato che il giudizio deve essere fondato su elementi non soltanto biopsichici, ma anche socio - economici, in relazione alla evoluzione dell'età e in connessione con il tipo di reato commesso e con le modalità esecutive dello stesso).