(massima n. 1)
La capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto non è presunta ma deve essere accertata in concreto; ai fini di siffatta indagine non è necessario l'esperimento di apposita perizia, in quanto l'accertamento delle predette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici, ma ben può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione di declaratoria di non luogo a procedere fondata sulla mancanza di prova della capacità di intendere e di volere facendo assurgere un dato negativo (difetto di prova di capacità) ad elemento di prova positiva (rilievo di immaturità).