(massima n. 1)
Il giudice che accerti la capacitā di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietā della riduzione della pena; tuttavia, la minore etā, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, č soggetta, al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65 n. 3 cod. pen. per l'entitā della riduzione.