(massima n. 1)
Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'ingente quantitativo di stupefacente detenuto e i precedenti penali specifici potessero essere addebitati all'imputato sia ai fini della quantificazione della pena base che del suo aggravamento, ai sensi degli artt. 80 T.U. Stup. e 99 cod. pen.).