(massima n. 1)
Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione č richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 1171, primo comma, c.c., č distinta da quella di merito, destinata a completare l'indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente, entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda dovesse svolgersi innanzi ad un giudice diverso, trattandosi di giudizio petitorio, per ragioni di competenza per valore onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale; in detta seconda fase, poi, l'attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilitā dell'azione in sede cautelare (infrannualitā dall'inizio dell'opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed č tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere.