(massima n. 1)
L'art. 57 c.p., nel prevedere che l'omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena «stabilita » per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l'eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d'omesso controllo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, in un caso in cui tanto all'autore di un articolo ritenuto diffamatorio quanto al direttore responsabile erano state riconosciute le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante contestata per il solo reato di diffamazione, la pena da infliggere per il reato di omesso controllo dovesse essere diminuita per effetto di dette attenuanti ).