(massima n. 1)
In tema di reati commessi col mezzo della stampa, il fatto che la notizia incriminata sia stata attinta da un'agenzia di stampa presieduta da un direttore responsabile non limita o esclude il dovere di controllo del responsabile del periodico che l'ha ripresa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, direttore responsabile di quotidiano, aveva dedotto che la notizia pubblicata era stata attinta da una agenzia giornalistica e il direttore di quest'ultima doveva rispondere per legge di quanto, proveniente dalla sua agenzia, era stato pubblicato sul giornale, poiché la responsabilitą del direttore dell'agenzia escludeva la punibilitą del fatto ulteriore commesso dal direttore del quotidiano).