(massima n. 2)
La pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall'art. 317 bis c.p. per il delitto di peculato e per quello di concussione, trova applicazione anche per il delitto di tentata concussione. Infatti, pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento alla ipotesi tipica, debba ritenersi esclusa quella tentata, dovendosi invece avere riguardo alla materia cui la legge si riferisce ed alla sua ratio onde stabilire se sia compresa o meno l'ipotesi del tentativo. Nel caso della pena accessoria specificamente prevista dall'art. 317 bis c.p., costituente una eccezione rispetto alla regola generale dovuta al particolare rigore con cui il legislatore ha considerato e sanzionato i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, non sarebbe logico escludere dalla suddetta sanzione accessoria le ipotesi caratterizzate dal solo tentativo che, ancorché meritevoli di una pena principale meno grave, per il generale principio posto dall'art. 56 c.p., comunque - per ovvie ragioni di opportunità - postulano l'interdizione dai pubblici uffici del colpevole.