(massima n. 1)
La desistenza volontaria disciplinata dall'art. 56, comma terzo, c.p. č una esimente di carattere speciale che trova fondamento nella considerazione utilitaristica di politica criminale secondo cui č opportuno mandare impunito il colpevole di un reato tentato per incentivare l'abbandono di iniziative criminose, ovvero, nell'ambito della prevenzione speciale, sulla considerazione che l'agente, il quale volontariamente desiste, dimostra di possedere una ridotta volontā criminale. Di conseguenza, pur se non č necessario che si identifichi con la spontaneitā, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertā interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontā dell'agente menomandone la libera determinazione.