(massima n. 1)
La desistenza volontaria, disciplinata dal comma terzo dell'art. 56 c.p., si verifica quando la determinazione dell'agente di interrompere l'azione non subisce l'incidenza di fattori esterni, idonei ad interferire con la scelta adottata. (Fattispecie nella quale la ricorrenza dell'esimente č stata esclusa, a fronte dell'allegata interruzione delle pressioni estorsive giā esercitate sulla vittima, avuto riguardo alla cognizione degli agenti di essere stati denunciati ed alla scoperta, da parte di uno tra essi, della presenza di una microspia a bordo della sua autovettura).