(massima n. 1)
Nel reato di danno a forma libera (nella specie, omicidio) il tentativo si perfeziona con l'attivazione del meccanismo causale capace di produrre salvo l'intervento di fattori esterni — l'evento (cosiddetto tentativo compiuto); sicché, una volta posta in essere tale condotta, non è più configurabile la desistenza volontaria a norma dell'art. 56, comma terzo, c.p. — che non esime l'agente da pena, ma prende in considerazione solo gli atti già compiuti, se ed in quanto costituiscano diverso reato — mentre non sono esclusi i più limitati effetti della diminuzione di pena prevista dal comma successivo della citata norma qualora sia tenuta una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento.