(massima n. 1)
La desistenza volontaria dall'azione prevista dall'art. 56, comma terzo, c.p., presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto. Ne consegue che, qualora tale possibilità non vi sia più, o per la non realizzabilità fisico-materiale della consumazione stessa oppure, sul piano soggettivo, anche soltanto per una non realizzabilità erroneamente ritenuta dal soggetto agente, ricorre, sussistendone i requisiti, l'ipotesi del delitto tentato. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità di una desistenza volontaria, sul rilievo che tutti gli elementi acquisiti al processo, comprese le dichiarazioni dell'imputato, lasciavano fondatamente ritenere che quest'ultimo non avesse volontariamente abbandonato l'azione, ma vi fosse stato costretto da una serie di circostanze, tra le quali l'imprevista reazione della vittima e il venir meno della convinzione di poter condurre a termine il disegno omicida).