(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della pena massima per il delitto tentato - per il quale l'art. 56, comma secondo, c.p. stabilisce soltanto la sanzione minima di dodici anni di reclusione qualora per il reato consumato sia prevista la pena dell'ergastolo - si ha riguardo al principio generale, per cui in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile č quella stabilita dall'art. 23 c.p., e cioč nel caso di reclusione, quella di ventiquattro anni.