(massima n. 1)
La norma dell'art. 56 c.p. non fa esclusivo riferimento alla figura tipica del reato, ma anche a quella del reato circostanziato, per cui l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica che non tocca il principio della legalità. Infatti, ai fini della configurazione del tentativo di delitto aggravato, oltre al criterio dell'idoneità e dell'univocità degli atti e dei mezzi che possono indicare un proposito criminoso riferibile a un delitto aggravato, acquistano rilevanza e sono compatibili — e, dunque, estensibili al tentativo — tutte le circostanze, aggravanti o attenuanti, che attengono ai fini dell'azione criminosa.