(massima n. 1)
Il delitto tentato non può prescindere dal dolo diretto, onde esso non è punibile a titolo di dolo eventuale. Infatti se può affermarsi che il requisito dell'idoneità degli atti è compatibile con il dolo eventuale, non può ravvisarsi tale compatibilità anche in riferimento al requisito della inequivocità degli atti, essendo questo requisito del tutto inconciliabile con lo stato di dubbio.