(massima n. 1)
L'art. 56 c.p. costituisce norma di confine di una concezione del diritto penale che ripudia la punizione della volontą delittuosa in quanto tale, se non estrinsecata in comportamenti lesivi. Detta norma impone all'interprete di ricostruire, sulla base delle prove disponibili, quale fosse la direzione teleologica della volontą dell'agente, come emerge dalle modalitą di estrinsecazione concreta, allo scopo di accertare quale fosse il risultato avuto di mira. Tutti gli altri eventi, in probabile o meramente possibile relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione, sono destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, per acquistare rilievo solo nel caso in cui si verifichi un'effettiva lesione del bene giuridico tutelato ed il soggetto agente si sia rappresentato, accettando il rischio relativo, tale conseguenza della propria condotta. Ne deriva che il dolo eventuale deve ritenersi incompatibile con il delitto tentato.