(massima n. 1)
Anche in un'attività preparatoria può ravvisarsi l'ipotesi del tentativo, qualora sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto; in ogni caso, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio ex ante tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, come quelli dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il tentativo di omicidio nella condotta degli affiliati ad una associazione camorristica che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, avevano predisposto la necessaria organizzazione per l'esecuzione dell'omicidio, individuando un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata e di segnalarne la posizione agli esecutori materiali, azione non portata a termine per la mancata individuazione della vittima).