(massima n. 1)
Per la proponibilità dell'azione di nuova opera non occorre che il danno sia certo o si sia già verificato, ma è, al contrario, sufficiente che l'opera iniziata e non ancora terminata, sia tale da giustificare in una persona normale il ragionevole timore del verificarsi del danno medesimo. Pertanto, nel caso in cui, durante la costruzione di un nuovo fabbricato vengano aperte, nel muro prospiciente il fondo vicino luci irregolari o vedute che non rispettino le distanze legali, il proprietario vicino può proporre denunzia di nuova opera senza dover attendere l'ultimazione del fabbricato, a nulla rilevando che tali aperture possano essere spontaneamente regolarizzate o soppresse dal costruttore, quando esse, già nella loro consistenza attuale, ledono o pongono in pericolo il diritto del vicino. Ove, poi, questa spontanea regolarizzazione o soppressione si verifichi (nel caso in cui non sia stata disposta la sospensione dell'opera), tale circostanza inciderà sull'interesse ad iniziare il procedimento cautelare, con le naturali conseguenze in materia di spese processuali.