(massima n. 1)
Ai fini della punibilitą del tentativo rileva l'idoneitą causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocitą della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalitą della condotta, al di lą del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed atti esecutivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il tentato omicidio, in ragione non solo della partecipazione dell'imputato a riunioni preparatorie e alla disponibilitą di armi ma anche e soprattutto per il passaggio, unitamente ai suoi complici, alla fase attuativa del piano criminoso, mediante l'effettuazione di veri e propri appostamenti, finalizzati al compimento dell'omicidio, poi non realizzato per la rilevata presenza in zona di pattuglie dei carabinieri).