(massima n. 1)
Per la configurabilitą del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilitą di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarą commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontą del reo. (Fattispecie relativa alla presenza in ora notturna, all'ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle quali - alla vista degli agenti - aveva gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico. In applicazione del principio di cui in massima, la S. C. - valorizzando altresģ la presenza in zona dell'auto degli indagati anche il giorno precedente, rilevata dal sistema satellitare installato a bordo - ha ritenuto sussistente il concorso nel tentativo di rapina).