(massima n. 1)
Anche nel delitto tentato, la maggiore o minore gravitā del fatto va valutata in relazione al delitto consumato che l'agente mirava a realizzare. (Fattispecie in tema di tentata violenza sessuale, nella quale č stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., sul rilievo dell'intensitā del dolo e dell'oggettiva gravitā della condotta tenuta).