(massima n. 1)
In virtł dell'autonomia del delitto tentato, gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato, poiché le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione, ed in difetto di espressa previsione non trovano applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. (In applicazione del principio, la S. C. ha ritenuto che tra i reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., per i quali, ai sensi dell'art. 649, comma terzo, prima parte, c.p., la causa di non punibilitą prevista da detta disposizione non opera, non rientrano le corrispondenti ipotesi tentate).