(massima n. 1)
Al fine dell'esperibilitą della denuncia di nuova opera, ai sensi dell'art. 1171 c.c., non č sufficiente un qualsiasi mutamento innovativo dello stato dei luoghi, occorrendo che questo mutamento presenti caratteri oggettivi tali da far sorgere un fondato timore di pregiudizio, attraverso l'ultimazione dell'opera, al diritto del denunciante. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito l'esperibilitą di detta azione, con riguardo alla sostituzione di una recinzione in paletti e rete metallica con un muretto, gią completato, ancorché «a rustico», al momento della presentazione della denuncia).