(massima n. 1)
Non può invocare l'esimente dello stato di necessità, nemmeno nella forma putativa, colui che sottragga il proprio figlio minore, affidato all'altro genitore, per impedire che lo stesso venga sottoposto ad una operazione chirurgica di cui teme la pericolosità e la superfluità, atteso che egli ha il potere di evitare l'esecuzione dell'intervento negando il consenso alla sua realizzazione.